ACCESSO CIVICO
L’obbligo di pubblicazione di informazioni, documenti o dati previsto dal d.lgs. n. 33/2013 comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la trasparenza e l’integrità.
Entro trenta giorni dalla richiesta FARMACARMA Srl provvederà alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente ovvero comunicandogli l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, sarà indicato al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Per la disciplina e la tutela del diritto all’accesso civico si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (art. 5, art. 43), della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.